
DATA PROCESSOR ESTABLISHED IN COUNTRIES EXTRA EU (AS SAN MARINO REPUBLIC IS)? THE CONTRACT PURSUANT ART. 28 GPDR IS NOT ENOUGH !
3 Gennaio 2019
FATTURA ELETTRONICA: SOFTWARE GESTIONALI NON A NORMA GDPR. RISCHIO SANZIONI PER I CONTRIBUENTI
3 Gennaio 2019[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
Il Garante PRIVACY con proprio provvedimento del 20.12.2018 (qui il provvedimento integrale: ), ha duramente colpito alcuni atti e procedimenti dell’Agenzia delle Entrate, ingiungendo alla stessa tutta una serie di adempimenti di adeguamento da assumere entro il mese di aprile 2019.
In particolare il Garante della Privacy ha riscontrato:
- L’illecita creazione di fatto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una banca dati indebitamente estesa ad informazioni non strettamente necessarie agli adempimenti fiscali, quali, ad esempio, le informazioni contenute nelle fatture elettroniche relativamente alle tipologie di beni e servizi acquistati dai clienti degli operatori economici, con particolare riferimento alle fatture per prestazioni sanitarie e giudiziarie (medici ed avvocati)
- L’utilizzazione (per i flussi di inoltro e conservazione delle fatture) di canali di comunicazione assolutamente privi della sicurezza minima richiesta dal GDPR, con particolare riferimento alla totale assenza di cifratura delle informazioni trasmesse ed all’immotivata estensione delle stesse, in palese contrasto con il principio di minimizzazione dei dati.
- La totale inadeguatezza della Valutazione d’Impatto (DPIA, Data Protection Impact Assessment, ai sensi dell’art. 35 GDPR) svolta dall’Agenzia delle Entrate, la quale, anziché scandagliare a fondo gli impatti che i propri trattamenti (illecitamente estesi alle ridondanti nformazioni già contestate) potrebbero avere sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, si è limitata a produrre un’analisi “focalizzata su aspetti meramente tecnici del trattamento, risultando prevalentemente, se non esclusivamente, un documento di valutazione del rischio informatico incombente sui dati”.
L’intervento del Garante Privacy, nell’ottica di ridurre al minimo il numero e la tipologia di informazioni che l’Agenzia delle Entrate possa raccogliere gestendo i flussi dei dati correlati alla fatturazione elettronica, ha previsto l’esenzione dalla fatturazione elettronica (anzi, addirittura il DIVIETO di emettere fatture elettroniche) per chi eroga prestazioni sanitarie “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS” (cioè il sistema Tessera Sanitaria).
Questo, insieme ad altri veti, sono tesi ad evitare che l’ Agenzia delle Entrate possa costituirsi una banca dati sui comportamenti dei contribuenti.
Altra importante conseguenza è che il Garante Privacy ha imposto alla Agenzia delle Entrate di effettuare una DPIA (una valutazione di impatto) entro il mese di aprile 2019 in relazione ad eventuali procedimenti automatici messi in essere dall’Agenzia delle Entrate per la valutazione dei contribuenti (profilazione) anche in relazione alla loro regolarità contributiva.
Avv. Francesco Cucci
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