“DEEP WEB” : TERRA DI NESSUNO – risvolti giuridici
11 Dicembre 2017ADDIO BOLLETTE DA 28 GIORNI. SI RITORNA ALLA FATTURAZIONE MENSILE – RISARCIMENTI PER GLI UTENTI
22 Dicembre 2017Con il D.Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il c.d. Codice del Terzo Settore, cioè la legge delegata con cui il parlamento, nel 2016, ha stabilito che il governo dovesse procedere alla regolamentazione di tutte quelle realtà della società civile che “concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”.
Le Associazioni sportive dilettantistiche, per una scelta espressa del legislatore, ne sono rimaste fuori. (link dove è possibile leggere un interessante articolo scritto a quattro mani dalla dott.ssa Marta Saccaro e dall’avv. Guido Martinelli, brillante relatore a recentissimo convegno tenutosi a Rimini sul tema).
Gli Enti del Terzo Settore potranno, però, al pari della Associazioni Sportive Dilettantistiche, occuparsi direttamente di attività sportiva, posto che le espressioni utilizzate dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 nell’indicare i campi di azione degli enti del c.d. “Terzo Settore”, sono talmente ampie che difficilmente potrebbe negarsene la possibilità (“Sono enti del Terzo settore … omissis … organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale … omissis … e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa’ costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale mediante lo svolgimento di una o piu’ attivita’ di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di … omissis … servizi … omissis )
Chi può negare che la diffusione della pratica dello sport sia un’attività di interesse generale?
Si presenta ora, pertanto, per tutte le Associazioni Sportive dilettantistiche, la possibilità di trasformarsi in E.T.S. (ente del terzo settore).
Ad oggi, però, non conviene!
Queste alcune delle ragioni che, allo stato, lo sconsigliano:
- Necessità di modificare, adeguandolo, lo Statuto;
- Agli E.T.S. non si applicano le esclusioni dalle attività commerciali disposte dagli articoli 4 del d.p.r. 633/1972 e 148 del Tuir
- Obbligo di tenuta dei libri contabili;
- Sanzioni (pesanti) a carico degli amministratori per non aver sottoposto all’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la scelta concreta dell’associazione aventi finalita’ analoghe cui devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, previsto dalla lettera ) del comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R. (oggi di fatto priva di sanzione, perché la correlata decadenza dai benefici fiscali previsti da tale norma si andrebbero ad applicare ad un ASD che non esiste più e non opera più: oggi, invece, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’E.T.S. che non chiedano il previo parere dell’ ‘Ufficio del Registro unico nazionale rischiano sanzioni amministrative (personali) fino ad euro 5.000!
Avv. Francesco Cucci