La certezza del diritto è un principio immanente a tutto l’ordinamento giuridico e pertanto risulta fondamentale per una società in cui la convivenza tra i privati è disciplinata da regole, che queste siano il più possibile espressione di norme univoche e di facile interpretazione, affinché la loro applicazione non sia fonte di disparità o, peggio ancora, di disuguaglianze.
Ecco perché anche per gli avvocati è spesso difficile districarsi non solo (e non tanto) tra le norme del diritto, ma tra le sue interpretazioni, in particolare per effetto delle sentenze che poi applicano queste norme.
Questo succede sempre più spesso, per esempio, per quanto riguarda l’autorità giudiziaria a cui occorre rivolgersi per ottenere il pagamento dei canoni di locazione non pagati, quando il debito accumulato dall’inquilino sia inferiore a € 5.000. Infatti al di sotto di tale cifra vige la competenza (per valore) del Giudice di Pace, ma al contempo la materia (rapporti di locazione) rientra nell’ambito della competenza (per materia) del Tribunale.
A tale riguardo si assiste quindi ad una molteplicità di interpretazioni da parte dei diversi fori giudiziari della penisola, che applicano ora l’uno ora l’altro orientamento, sulla base della sentenza nr. 21582/2011 della Cassazione a Sezioni Unite (organo supremo in ambito giudiziario). In realtà tale sentenza non ha deciso espressamente sul punto, ma ha formulato un’interpretazione esprimendo un principio (di diritto) che viene applicato in modo difforme dai giudici.
Gli effetti non sono certo di poco conto, poiché se l’autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale) si dichiara incompetente ne consegue il rigetto della domanda e la necessità di iniziare un nuovo procedimento, con perdita di tempo e di soldi (contributo unificato e diritti di iscrizione a ruolo) e magari anche del cliente, che pensa che il suo avvocato sia stato poco diligente ed avveduto, laddove invece ha solo avuto la disavventura di formulare la domanda in un foro giudiziario in cui si segue un orientamento diverso da quello maggioritario.
Avv. Nicola Pinto