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5 Novembre 2019
Delisting request to Google: absolute right?
17 Febbraio 2020Il 2 dicembre 2019 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali ha messo online sul proprio sito, per consentirne la consultazione pubblica, le proprie linee guida su come gestire quella particolare manifestazione del diritto all’oblio che viene chiamata “deindicizzazione”.
Per comprendere cosa sia la “deindicizzazione”, occorre prima chiarire brevemente cosa sia la “indicizzazione”.
La “indicizzazione” è l’attività ordinaria ed automatica con la quale un motore di ricerca (Google, Yahoo, Virgilio, ecc.), mediante un’opera di scandaglio robotizzato e continuo del web tramite appositi software (crawler), esamina il contenuto dei siti esistenti, collegandoli nei propri registri a determinate parole chiave, anch’esse estrapolate dall’analisi automatica del contenuto di ogni singola pagina web indagata, in modo tale da restituire anche quelle pagine, tra altre simili, quando gli utenti impostino la loro richiesta al motore di ricerca utilizzando una o più di quelle stesse parole chiave.
La “deindicizzazione” corrisponde, invece, all’azione contraria, con la quale una pagina web viene eliminata dall’elenco delle pagine che il motore di ricerca ricollega a determinate parole chiave, al fine di non farla più apparire tra i risultati delle ricerche che siano impostate con una o più di quelle parole.
Se, ad esempio, sulla pagina web di una testata giornalistica appare pubblicato un articolo che informa dell’indagine per corruzione nei confronti di un determinato funzionario, di cui viene fatto nome e cognome, il motore di ricerca (Google, Yahoo, Virgilio, ecc.), durante il suo scandaglio continuo ed automatico della “rete”, collegherà prima o poi (i tempi vanno da pochi giorni a max 4 settimane) il nome e cognome di quel funzionario alla pagina web della testata giornalistica, insieme ad altre parole rilevanti, come, ad esempio, “indagine” e “corruzione”.
Leggendo le linee guida del Comitato Europeo, che dichiaratamente muovono le mosse dalle sentenze “Costeja” e “Google 2” della Corte di Giustizia Europea, si può concludere che l’eventuale richiesta di deindicizzazione avanzata al motore di ricerca dal funzionario dell’esempio (come da qualunque altro interessato) dovrebbe trovare quasi sempre accoglimento.
Il ragionamento del Comitato Europeo, infatti, è riassumibile in questi termini.
Se l’interesse legittimo perseguito dal motore di ricerca tramite l’attività di indicizzazione può individuarsi nel voler rendere disponibili ai propri utenti i contenuti presenti sul web nel modo più semplice e completo, i diritti fondamentali e le libertà delle persone rispetto a tale generico interesse prevarranno praticamente sempre.
Si potrebbe obiettare che il diritto alla privacy e alla reputazione dell’individuo dovrebbe essere sempre controbilanciato dall’interesse degli utenti web a che il diritto di cronaca e di informazione venga garantito in ogni sua forma, per cui, restando al nostro esempio, è vero che il funzionario indagato vedrà sicuramente compromessa la propria reputazione dal collegamento che il motore di ricerca farà tra il suo nome e la pagina con la notizia dell’indagine, ma è altrettanto vero che se un pubblico funzionario è indagato per il reato di corruzione è giusto che la notizia abbia il dovuto risalto e, quindi, possa essere pubblicata e conosciuta dagli utenti del web.
Il Comitato Europeo, tuttavia, raccomanda un raffronto sereno ed oggettivo degli interessi in gioco, perché invita ad osservare come debba considerarsi assolutamente distinto l’interesse legittimo della testata giornalistica di pubblicare, giustamente anche sulla propria pagina web, la notizia dell’indagine sul funzionario, rispetto al diverso interesse legittimo in capo al motore di ricerca di rendere disponibili ai propri utenti i contenuti sul web.
Questo secondo interesse non è direttamente connesso al diritto di cronaca.
Si potrebbe obiettare, ancora, che se il motore di ricerca dovesse scollegare il nominativo del funzionario dalla notizia dell’indagine, l’articolo della testata giornalistica, pur essendo formalmente online, non sarebbe concretamente accessibile al pubblico, perché nessuno lo troverebbe nelle proprie ricerche sul web.
Ciò non è esatto, posto che le parole chiave che conducono alla stessa pagina di cronaca continuerebbero ad essere pure altre, quali ad esempio: il nome della stessa testata giornalistica, il nome dell’ente pubblico presso cui il funzionario è impiegato, il nome della località ove detto ente si trova, magari associate alle parole “indagine” o “corruzione”.
L’aspetto a mio avviso più interessante è che il Comitato chiarisce come la richiesta di deindicizzazione potrà basarsi anche semplicemente sul diritto di opposizione al trattamento, che l’art. 21 del GDPR riconosce agli interessati e che il titolare del trattamento potrebbe ignorare solo a condizione di riuscire a dimostrare l’esistenza a suo favore di motivi legittimi cogenti per proseguire il trattamento.
E’ evidente come un motore di ricerca, in qualità di titolare del trattamento, difficilmente potrà dimostrare l’esistenza di motivi cogenti che lo obbligano a continuare a linkare il nome della persona ad un particolare indirizzo web.
Il Comitato Europeo, naturalmente, lascia spazio all’ipotesi che il diritto nazionale degli stati membri possa stabilire eventuali specifici obblighi (cogenti) in capo ai motori di ricerca (Google, Yahoo, Virgilio, ecc. ) di mantenere determinati collegamenti o, addirittura, di effettuare essi stessi pubblicazioni dirette di informazioni.
Fino al verificarsi di casi simili, però, dato che il Comitato Europeo ritiene espressamente non applicabili le eccezioni dell’art. 17, par. 3 GDPR (diritto di cronaca, adempimento di obbligo legale o di compito di interesse pubblico, ragioni di ricerca e archiviazione storico- scientifica, accertamento in giudizio di un diritto), la richiesta di deindicizzazione avanzata dalla persona fisica ad un motore di ricerca, fondandosi sull’autonomo diritto di opposizione al trattamento stabilito dall’art. 21 GDPR, dovrà essere sempre soddisfatta: senza deroghe.