No alla nomina di Amministratore di sostegno se è fatta contro la volontà del beneficiario capace di autodeterminarsi anche grazie all’aiuto spontaneo dei familiari.
18 Ottobre 2017[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
Lo ha affermato la sezione feriale della Cassazione penale con la sentenza 04/09/2017 n° 39883
In particolare la Corte ha affermato il non potersi applicare alla fattispecie in esame (condizionatore d’aria posizionato sul tetto di un hotel) “non potendosi configurare una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera, come tale insuscettibile di riduzione di emissioni”.
La Suprema Corte ha pure riaffermato due importanti principi:
1) l’affermazione di responsabilità per la fattispecie in esame (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) non implica, stante la natura di “reato di pericolo presunto”, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese, Rv. 262510);
2) l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal chè il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
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