PRIVACY 2018 – GDPR – AZIENDE E PROFESSIONISTI: COSA PRETENDERE DAL NOSTRO SOFTWARE GESTIONALE (e dalla casa che lo produce…)
15 Marzo 2018PRIVACY 2018 (GDPR) – TRATTAMENTO DATI CLIENTI IN ALBERGO: E’ TRATTAMENTO “TRANSFRONTALIERO”…
9 Aprile 2018i Avv. Barbara Branchesi
Nel trasporto aereo è sempre più frequente imbattersi in un caso di overbooking o “sovraprenotazione“, ovvero nella spiacevole prassi utilizzata da molte compagnie aeree volta ad accettare un numero di prenotazioni superiore rispetto alla quantità di posti fisicamente disponibili nell’aereomobile.
Generalmente quando si verifica un caso di sovraprenotazione, la compagnia aerea procede nella ricerca di volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di un rimborso del biglietto (entro una settimana) o dell’imbarco sul primo volo alternativo disponibile verso la destinazione (anche in data postuma), garantendo tutti i servizi di assistenza gratuitamente (pasti, pernottamenti, trasferimenti, ecc.).
In assenza di volontari, purtroppo la compagnia aerea negherà l’imbarco anche a passeggeri non consenzienti, i quali tuttavia avranno diritto alla c.d. compensazione pecuniaria ovvero ad un risarcimento forfettario previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004/CE che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento CE 295/91.
In base a detta normativa, valida anche per casi di ritardo o cancellazione del volo, il passeggero avrà diritto ai seguenti rimborsi:
– 250 € per tratte inferiori o pari a 1.500 km;
– 400 € per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
– 600 € per tratte superori a 3.500 km.
Tali rimborsi possono essere ridotti del 50% in caso di riprotezione su volo alternativo con un ritardo massimo di 2 (per tratte inferiori 1.500 km), 3 (per tratte inferiori 1.500 km), o 4 ore (per tratte superori a 3.500 km).
In aggiunta alla compensazione pecuniaria, il passeggero potrà, a sua scelta, ottenere:
– il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, e per la parte di viaggio già effettuata se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale (nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile);
– un volo alternativo quanto prima possibile;
– un volo alternativo ad una data successiva a sua scelta;
Inoltre, il vettore aereo offrirà a titolo gratuito pasti, trasporto e sistemazione in albergo in congrua relazione alla durata dell’attesa.
Resta comunque impregiudicato l’ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari, laddove il viaggiatore riesca a provare di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello così compensato (tipicamente la giornata di vacanza eventualmente non usufruita o il tardivo rientro al lavoro). Appare invece alquanto difficile dimostrare la sussistenza di un danno morale da vacanza rovinata, il cui materiale verificarsi in conseguenza di overbooking appare peraltro poco probabile ma non certo del tutto escluso.
Avv. Barbara Branchesi