No alla nomina di Amministratore di sostegno se è fatta contro la volontà del beneficiario capace di autodeterminarsi anche grazie all’aiuto spontaneo dei familiari.
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24 Ottobre 2017[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
Il TAR Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017 ha confermato il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato la licenza di porto di fucile uso caccia, in quanto il titolare della stessa aveva sparato un colpo di fucile in aria per intimorire ed allontanare un cane che stava aggredendo il proprio.
La Prefettura non ha fondato tanto il proprio provvedimento sulla circostanza che l’interessato fosse tuttora sotto procedimento penale per lo stesso fatto, quanto sulla circostanza che quest’ultimo avesse esploso in aria un colpo d’arma da fuoco attuando un uso improprio della stessa.
Si legge dalla sentenza: “Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti”.
Secondo il TAR Piemonte il fatto di aver sparato in aria può essere considerato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi a causa dell’assoluta difformità della predetta azione con il fine della licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia.
Avv. Francesco Cucci
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