TITOLARE E RESPONSABILE DEI DATI: NON E’ CONSENTITO LO “SCARICABARILE”
29 Gennaio 2018PRIVACY 2018 – GDPR – AZIENDE E PROFESSIONISTI: COSA PRETENDERE DAL NOSTRO SOFTWARE GESTIONALE (e dalla casa che lo produce…)
15 Marzo 2018Il Tribunale di Rimini ha recentemente emesso un decreto (pubblicato su Giuraemilia) con il quale ha affermato che l’Organismo per la Composizione della Crisi (OCC) costituito con il nome di “OCC Romagna” e regolarmente iscritto nel competente registro ministeriale, avente più sedi amministrative secondarie, una delle quali sita a Rimini, non sarebbe abilitato a nominare professionisti per gestire la crisi e per redigere le relazioni di cui all’art. 9, comma 3bis, L. 3 del 27 gennaio 2012, nei casi in cui le istanze debbano depositarsi avanti a Tribunali diversi da quello di Forlì, nel cui circondario si trova l’unica sede dell’OCC presso cui, per regolamento, si trova la sua Segreteria Amministrativa e dove opera l’Unico Referente che, in forza dei poteri conferitigli dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, “conferisce gli incarichi dei gestori della crisi”.
Se questo sarà l’orientamento definitivo (e a suo favore si rinviene analogo provvedimento del Tribunale di Vicenza), sarà vanificata la – peraltro encomiabile – iniziativa che aveva portato vari soggetti istituzionali ad unire le forze per erogare un così fondamentale servizio anche in Romagna, dove esso ancora mancava e purtroppo continuerà a mancare.
E’ auspicabile che le realtà economiche e professionali si sensibilizzino e si adoperino per dar vita ad OCC presso i circondari di tutti i principali tribunali italiani, tra i quali ritengo rientri di diritto anche quello della mia città.
Avv. Francesco Cucci